Stop alla distruzione degli invenduti.

La Commissione europea adotta due atti ecodesign che specificano come avverrà lo stop alla distruzione degli invenduti tessili: un atto delegato per le deroghe e un atto di esecuzione per la dichiarazione standardizzata dei volumi di invenduto distrutti. Le deroghe si applicano, per le grandi imprese, a partire dal 19 luglio 2026, mentre la dichiarazione standardizzata da febbraio 2027.

Il divieto di distruzione degli invenduti si articola grazie all’adozione di due atti complementari. Il primo è un atto delegato che rende esplicite le circostanze in cui la distruzione può essere considerata giustificata. La novità non risiede soltanto nell’elenco delle casistiche, ma soprattutto nell’impianto di verificabilità: il soggetto che si avvale della deroga deve essere in grado di dimostrarne la pertinenza, conservando la documentazione per cinque anni e mettendola a disposizione delle autorità competenti su richiesta entro trenta giorni; inoltre deve trasmettere all’operatore del trattamento dei rifiuti l’indicazione della deroga applicata ai prodotti conferiti a trattamento.

Il secondo atto, che è di esecuzione, riguarda l’obbligo di trasparenza sull’invenduto delle grandi imprese (dal 19 luglio 2026) e delle medie imprese (dal 19 luglio 2030) che eliminano invenduti tramite gestione diretta o affidandosi a soggetti terzi.
La novità principale è la standardizzazione del dato da dichiarare: l’atto impone un formato unico, costruito su categorie CN (Combined Nomenclature), che obbliga a rendere confrontabili tra imprese e tra Stati membri quantità e massa degli invenduti scartati, le motivazioni, la destinazione verso le diverse operazioni di trattamento e le misure adottate o pianificate per prevenire la distruzione.

Anche le modalità di pubblicazione sono rese omogenee: l’informazione dovrà essere resa accessibile sul sito aziendale, oppure integrata nel report di sostenibilità e richiamata con un link diretto, così da assicurare reperibilità e verificabilità. L’atto si applicherà 12 mesi dopo l’entrata in vigore (20 giorni dopo la pubblicazione in GUUE), quindi a febbraio 2027, per lasciare tempo sufficiente alle aziende di adattarsi.

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